Il suono degli oggetti intelligenti. Sound design a servizio dell’utente e della protezione dei dati personali.

1. Il suono come componente della “user experience” e come strumento di trasmissione dei dati.

Le professioni in continua evoluzione di UID (User interface designer) e UXD (User Experience Designer) si sono sinora preoccupate poco del suono, in quanto le interfacce-utente visive sono attualmente predominanti.

Schermi su tablet, orologi e dispositivi indossabili ci pemettono di visualizzare le nostre azioni  sul dispositivo rendendo così non necessario sentire cosa sia successo. Tuttavia ci stiamo muovendo verso un’era in cui assistenti virtuali e un certo grado di oggetti interattivi occuperanno la nostra vita personale e lavorativa e il suono diventerà un elemento fondamentale per l’interazione con gli stessi. Le attività di sound design costituiranno in futuro una fase essenziale del processo di design di oggetti e macchinari intelligenti.

La “sonificazione” è  appunto l’ uso di audio non parlato per trasmettere informazioni o percepire dati. Per quanto concerne la trasmissione di dati, possiamo citare ad esempio l’innovativa tecnologia di Chirp che usa il suono per trasmette dati. Il suono è praticamente omni-direzionale,  viene trasmesso da una sorgente e viaggia in tutte le direzioni dalla sua origine. Ciò lo rende particolarmente adatto per la trasmissione di dati in una configurazione di rete “one to many” a dispositivi che potrebbero non avere alcuna interazione o associazione precedente.

Il secondo aspetto, quello dell’utilizzo di audio non parlato per percepire i dati è invece qualcosa di più consolidato e diffuso. Segnali sonori sono presenti in dispositivi o applicazioni che già utilizziamo ampiamente, in paricolare in quelli caratterizzati da una interfaccia utente meno visuale. In questi dispositivi, molte azioni si giovano del suono come conferma sonora delle azioni dell’utente. Pensiamo ad esempio a certe applicazioni di posta elettronica e al suono che ci conferma l’avvenuto invio dell’email.

La percezione uditiva ha vantaggi nella risoluzione temporale, spaziale, di ampiezza e frequenza che rendono il suono una alternativa oppure un complemento alle tecniche di visualizzazione.

I suoni di una applicazione sono concepiti dagli sviluppatori considerando attentamente il posizionamento degli stessi nel flusso di azioni disponibili all’utente. L’obiettivo pertanto del sound design in questo contesto è quello di estendere l’utilità di un certo prodotto attraverso l’integrazione di suoni di interazione.

2. Il suono come brand e come marchio. L’identità sonora.

L’attività di sound design è quindi innanzitutto volta ad estendere l’utilità del prodotto fornendo all’utente maggior valore in termini di utilità ed efficacia. I segnali auditivi sono studiati e implementati nelle applicazioni al fine di poter essere associati rapidamente ognuno all’azione cui si riferiscono. Inoltre ognuno dei suoni è studiato in relazione agli altri che compongono la tavolozza sonora della applicazione che si sta sviluppando.

La tavolozza di suoni scelti per una certa applicazione o dispositivo ha anche un evidente relazione con il brand dell’azienda sotto il cui marchio applicazione o dispositivi sono commercializzati, in quanto permette di distinguere un certo prodotto dagli altri presenti sul mercato. Le attività di sound design terrà devono pertanto tenere in considerazione le esigenze del cd. branding sonico al fine di creare e consolidare una identità sonora.

Sappiamo che un suono può essere depositato come marchio aziendale purchè sia distintivo. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) accetta il deposito di marchi sonori ai sensi dell’articolo 7 del Dlgs 30//2005, ma a condizione che possa essere rappresentato in forma grafica nel caso di deposito cartaceo; invece nel caso di deposito telematico presso l’EUIPO è possibile depositare un file che riproduce il suono.

D’altro canto i marchi sonori sinora depositati sono stati per la maggior parte suoni contenuti in slogan pubblicitari, la tutela dell’identità sonora relativa a segnali di applicazioni e dispositivi  di cui parliamo in questo articolo è più probabile che possa invece giovarsi della tutela contro l’imitazione servile ex art. 2598, n. 1, c.c.

3. Il suono come PET (Privacy Enhancing Technology).

Risulta ancora poco esplorata la valenza del suono dei dispositivi intelligenti o interattivi come strumento di protezione dei nostri dati personali.

Uno degli aspetti più problematici dei dispositivi IOT è infatti il rischio che l’utente non abbia controllo dell’automatico flusso di dati generato dai dispositivi in uso. Un dispositivo può ad esempio attivarsi senza che l’utente sia opportunamente avvisato oppure può instaurarsi automaticamente una comunicazione tra diversi oggetti; infine può accadere che, a causa della mancanza di standard nel formato dei dati, non possa garantirsi all’utente totale trasparenza sull’attività di rilevazione dei dati. Infine i dispositivi IOT possono rilevare dati di terze persone che non hanno prestato il proprio consenso e potrebbero neppure essersi accorte di essere nel raggio di rilevazione di un dispositivo IOT.

Il Working Group Art 29 si era già preoccupato di questi rischi con un parere pubblicato nel 2014, vigenti le direttive 95/46/EC e la direttiva 2002/58 EC . In tale parere non analizzano tutti gli ambiti di applicazione del settore Internet Of Things (come ad esempio i macchinari industriali o le auto intelligenti) ma solo i rischi relativi ai dispositivi già utilizzati ampiamente dai consumatori europei, come bracciali e altri dispositivi indossabili (cd. wearables).

IL WP29 ha precisato che i produttori di dispositivi IOT, piattaforme e applicazioni devono risolvere questi rischi anticipatamente, ovvero nella fase di progettazione degli stessi, al fine di assicurare una protezione lungo tutto il ciclo di vita dei dati.  Si tratta in sostanza dell’enunciazione del principio di privacy by design che poi è stato esplicitamente inserito come requisito legale nel Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), che entrerà in vigore nel maggio del 2018.  Il principio di privacy by design comporta che i produttori dei dispositivi o realizzatori delle applicazioni o piattaforme incorporino privacy e sicurezza nella realizzazione del nucleo funzionale del dispositivo o nell’architettura della piattaforma o applicazione. Tali raccomandazioni del WP29 sono tuttora valide sebbene sia in corso di approvazione anche il Regolamento sulla E-privacy che si occupa più precisamente del trattamento dei dati in questi contesti.

In particolare, il principio di privacy by design in questo ambito deve essere rispettato al fine di garantire agli utenti un pieno controllo del flusso dei dati rilevati dai dispositivi. Ancora più precisamente si chiede ai produttori e sviluppatori di fare in modo che (1) il dispositivo non si attivi automaticamente, ma a seguito di una azione dell’utente; (2) un segnale informi l’utente che il dispositivo è attivo e sta rilevando dati; (3) l’utente sia informato in merito alla tipologia di sensori e tipologia di dati raccolti; (4) l’utente possa accedere ai propri dati ed eventualmente esportarli secondo formati comunemente usati e in maniera strutturata; (5) l’utente possa sempre modificare o cancellare i dati prima che siano trasmessi o pubblicati.

I primi 3 aspetti dell’elenco sono necessari in quanto permettono di rispettare i doveri di trasparenza che nel GDPR, come nella precedente Direttiva 46 del 1995, si concretizzano nel requisito del consenso del soggetto interessato e nei doveri di informativa da parte del responsabile del trattamento verso i soggetti interessati.

Il WP29 non ha specificato se i “segnali idonei” all’utente e terze parti (che si trovano inconsapevolmente nel raggio di rilevazione di dispositivi IOT) debbano essere visivi o sonori, ma sicuramente esistono situazioni in cui un segnale visivo può non assolvere alla funzione. In tal senso funzionalità preimpostate dei dispositivi, consistenti in segnali audio, in quanto permettono la compliance con i principi e requisiti del GDPR possono qualificarsi come PET, ovvero privacy enhancing technologies. Ci si deve quindi aspettare un grande sviluppo del settore del sound design anche in vista dei nuovi obblighi di natura tecnologica imposti dalle nuove Regole Europee sul trattamento dei dati.

4. Standardizzazione o differenziazione?

Una delle naturali conseguenze dell’applicazione dei principi di privacy by default e privacy by design sarà la tendenza verso una standardizzazione  delle PET e questo varrà anche per le applicazioni che permettono l’emissione di segnali sonori. I segnali devono infatti essere facilmente riconoscibili e tendenzialmente standardizzati al fine di poter svolgere la propria funzione. Immaginiamo il caso di un sistema di illuminazione intelligente installato in una zona residenziale; se i residenti decidono di collegare alla medesima piattaforma, che controlla l’illuminazione, altre applicazioni che permettono la rilevazione del passaggio o servizi invasivi di videosorveglianza o comunque il rilevamento di informazioni sensibili, un segnale sonoro dovrà segnalare tale attività di rilevamento a terze parti che non hanno prestato il proprio consenso. Al fine di poter assolvere alla propria funzione di “avviso”, il segnale dovrà essere riconoscibile e quindi adeguarsi agli standard di mercato o veri e propri standard tecnologici. Infatti il GDPR stabilisce che, nella scelta delle tecnologie idonee per le proprie attività di raccolta e trattamento dei dati, i responsabili terranno in considerazione non solo dei costi di implementazione ma altresì dello stato dell’arte (Art 25) e al fine di eliminare il rischio di mancato adeguamento alle regole del GDPR, sarà necessario il ricorso a quelle soluzioni PET che hanno acquisito una sufficiente maturità da esser ritenute idonee. (Si veda per le valutazioni sulla maturità delle PET il lavoro dell’Agenzia Enisa https://www.enisa.europa.eu).

Pertanto l’esigenza di creare una identità sonora che differenzi il proprio prodotto con quelli presenti sul mercato, dovrà necessariamente bilanciarsi con l’opposta esigenza di standardizzazione  dei segnali.

 

 

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Autore: Maria Luisa Manis

Data di Pubblicazione: 23/11/2017 alle 18:50

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